Covid-19 e le misure d’urgenza relative agli organi di rappresentanza delle aziende (3/3): La riduzione di certi termini d’informazione/consultazione del Comité social et économique
Per permettere una ripresa rapida dell’attività economica ai tempi del Covid-19, l’ordonnance n°2020-460 del 22 aprile 2020 e i decreti n°2020-508 e 2020-509 del 2 maggio 2020 hanno ridotto drasticamente alcuni termini relativi all’informazione/consultazione del Comité social et économique (CSE) e alle modalità di perizia.
In deroga alle disposizioni legali, regolamentari e ai contratti collettivi nazionali di lavoro, alcuni termini eccezionali sono previsti per le informazioni/consultazioni del CSE sulle decisioni del datore di lavoro finalizzate a fronteggiare le conseguenze economiche, finanziarie e sociali della propagazione dell’epidemia di Covid-19 :
- comunicazione dell’ordine del giorno ai membri del CSE : il termine passa da 3 a 2 giorni prima della riunione (per il CSE centrale da 8 a 3 giorni) ;
- consultazione in assenza d’intervento di un perito : il termine passa da 1 mese a 8 giorni a decorrere dalla comunicazione da parte del datore di lavoro delle informazioni relative all’oggetto della consultazione ;
- consultazione in caso d’intervento di un perito : il termine passa da 2 mesi a 11 giorni (per il CSE centrale da 2 mesi a 12 giorni). In caso di una o più perizie durante la consultazione a livello del CSE centrale o di uno o più CSE di stabilimento, il termine passe da 3 mesi a 12 giorni ;
- trasmissione del parere di ogni CSE di stabilimento al CSE centrale : il termine minimo passa da 7 a 1 giorno prima della consultazione del CSE centrale ;
- richiesta del perito al datore di lavoro delle informazioni complementari ritenute necessarie per la realizzazione della sua missione : il termine passa da 3 giorni a 24 ore a decorrere dalla sua nomina ;
- risposta del datore di lavoro al perito : il termine passa da 5 giorni a 24 ore ;
- informazione da parte del perito della stima dei costi, della portata e della durata della perizia : il termine passa da 10 giorni a 48 ore a decorrere dalla sua nomina (o, nel caso in cui una domanda è stata trasmessa al datore di lavoro, a 24 ore a decorrere dalla sua risposta) ;
- ricorso davanti al giudice in merito alla perizia : il termine passa da 10 giorni a 48 ore ;
- trasmissione del rapporto di perizia : il termine minimo passa da 15 giorni a 24 ore prima della scadenza dei termini di consultazione.
Sono escluse dall’applicazione di tali termini ridotti le informazioni/consultazioni :
- ricorrenti del CSE sugli orientamenti strategici dell’azienda, sulla sua situazione economica e finanziaria e sulla sua politica sociale, le condizioni di lavoro e impiego (previste dall’articolo L. 2312-17 del Codice del lavoro) ;
- relative al licenziamento per motivo economico di almeno 10 dipendenti in un periodo di 30 giorni ;
- relative a un accordo collettivo di performance.
I termini oggetto delle riduzioni sono quelli che iniziano a decorrere tra il 3 maggio e il 23 agosto 2020. Per quanto riguarda i termini che hanno iniziato a decorrere prima del 3 maggio 2020 e non sono ancora scaduti, è possibile interrompere la procedura di consultazione in corso e di avviarne una nuova applicando i termini derogatori (eccetto per la comunicazione dell’ordine del giorno).