
Covid-19 e le misure d’urgenza relative agli organi di rappresentanza del personale all’interno delle aziende (2/3): Le riunioni a distanza del Comité social et économique
Per non impedire il funzionamento del Comité social et économique (CSE), l’ordonnance n°2020-389 del 1° aprile 2020 e il decreto n°2020-419 del 10 aprile 2020 hanno definito le modalità delle riunioni a distanza del CSE convocate durante il periodo di urgenza sanitaria, ossia dal 24 marzo all’11 luglio compresi.
Dopo che il datore di lavoro ha informato i suoi membri, l’integralità delle riunioni del CSE possono svolgersi tramite :
–videoconferenza : l’ordonnance non prevede nessun limite rispetto al numero di riunioni in videoconferenza in deroga al massimo di tre riunioni fissato dagli articoli L. 2315-4 e L. 2316-16 del Codice del lavoro francese.
–conferenza telefonica : il presidente del CSE deve informare i suoi membri della tenuta della riunione tramite conferenza telefonica secondo le regole applicabili alla convocazione delle riunioni del CSE.
–messaggeria istantanea : il ricorso a questo tipo di riunione è autorizzato solamente in caso d’impossibilità di ricorrere alla videoconferenza o alla conferenza telefonica, o quando un accordo d’impresa lo prevede. Il presidente del CSE deve informare i suoi membri della tenuta della riunione e precisare la data e l’ora d’inizio e di limite minimo di chiusura secondo le regole applicabili alla convocazione delle riunioni del CSE.
Le modalità di tali riunioni a distanza sono disciplinate dalle regole applicabili alle videoconferenze (articolo D. 2315-1 e D. 2315-2 del Codice del lavoro) :
-il dispositivo tecnico utilizzato deve garantire l’identificazione dei membri e la loro effettiva partecipazione, assicurando la ritrasmissione continua e simultanea dei messaggi scritti/suono/immagine (in funzione del tipo di riunione a distanza adottato) delle delibere. La sospensione della seduta dev’essere possibile.
-le riunioni si svolgono secondo le seguenti fasi :
1°prima di procedere alle delibere, è necessario verificare che tutti i membri abbiano accesso a dei mezzi tecnici che soddisfino le condizioni esposte nel paragrafo precedente ;
2° il voto deve avvenire simultaneamente : i partecipanti dispongono della stessa quantità di tempo per votare a decorrere dall’apertura delle operazioni di voto indicata dal presidente del CSE. In caso di riunione tramite messaggeria istantanea, allo scadere del termine fissato per l’espressione dei voti, il presidente del CSE ne trasmette i risultati a tutti i suoi membri ;
3° in caso di riunione via messaggeria istantanea, i dibattiti sono chiusi tramite un messaggio del presidente del CSE, che non può essere inviato prima dell’orario limite fissato per la chiusura della delibera.
-in caso di voto a scrutinio segreto, il dispositivo di voto deve garantire che l’identità dell’elettore non sia in alcun momento collegata all’espressione del suo voto, e il sistema utilizzato deve garantire la riservatezza dei dati comunicati e l’invio sicuro dei mezzi di autenticazione, del foglio di presenza, della registrazione e dello spoglio dei voti.