Covid-19 e le misure d’urgenza relative agli organi di rappresentanza del personale all’interno delle aziende (1/3): Un nuovo calendario temporaneo per le elezioni dei rappresentanti del personale
Per far fronte all’epidemia di Covid-19, l’ordonnance n°2020-389 del 1° aprile 2020, modificata dall’ordonnance n°2020-560 del 13 maggio 2020, ha riorganizzato il calendario delle elezioni dei rappresentanti del personale in corso e future all’interno delle aziende. Vanno distinti tre casi :
1)Se il processo elettorale è stato avviato prima del 3 aprile 2020 (data di entrata in vigore dell’ordonnance)
Esso è sospeso retroattivamente a decorrere dal 12 marzo e fino al 31 agosto 2020. Se delle formalità elettorali sono state effettuate dopo il 12 marzo 2020, il processo elettorale è sospeso a decorrere dalla data più tardiva in cui tali formalità sono state realizzate.
Tale sospensione ha un impatto sui termini per :
- informare il personale e i sindacati dell’organizzazione delle elezioni (anche se le elezioni sono richieste da un dipendente o da un sindacato) ;
- invitare i sindacati a negoziare il protocollo d’accordo preelettorale ;
- organizzare il primo turno ;
- trasmettere ai sindacati la copia dei verbali dei risultati delle elezioni ;
- procedere con un secondo scrutinio, se necessario. Se il processo elettorale è sospeso tra le date del primo e del secondo turno, tale sospensione non ha nessun impatto sulla regolarità del primo turno. Allo stesso modo, se il primo e il secondo turno si sono svolti tra il 12 marzo e il 3 aprile 2020, la sospensione del processo elettorale non ha impatto sulla regolarità dei due turni ;
- sollevare eventuali contestazioni davanti all’amministrazione o al giudice. I termini per l’amministrazione e il giudice sono ugualmente sospesi.
Va notato che le condizioni d’elettorato e d’eleggibilità si valutano alla data di organizzazione di ciascun turno di scrutinio. In caso di riporto dello scrutinio, tali condizioni si valuteranno dunque alla data effettiva dello scrutinio.
I termini ricominceranno a correre e il processo elettorale riprenderà a decorrere dal 1° settembre 2020.
2)Se il processo doveva essere avviato prima del 3 aprile 2020 (ma il datore di lavoro non l’ha fatto) o tra il 3 aprile e il 31 agosto 2020 per i seguenti motivi :
- raggiungimento della soglia di almeno 11 dipendenti durante 12 mesi consecutivi (articolo L. 2311-2 del Codice del lavoro francese) ;
- richiesta di organizzazione delle elezioni da parte di un dipendente o di un sindacato (articolo L. 2314-8 del Codice del lavoro francese) ;
- “elezioni parziali” (articolo L. 2314-10 del Codice del lavoro francese).
In tali casi, il processo elettorale dev’essere avviato a una data fissata liberamente dal datore di lavoro e compresa tra il 24 maggio e il 31 agosto 2020 inclusi, senza che tale data possa essere anteriore alla data in cui è fatto obbligo al datore di lavoro di avviare tale procedura.
3)Il caso specifico delle “elezioni parziali”
In principio, delle elezioni parziali devono essere organizzate se un collegio elettorale del Comité social et économique (CSE) non è più rappresentato, o se il numero dei membri titolari della delegazione del personale del CSE è ridotta a metà o più (articolo L. 2314-10 del Codice del lavoro francese).
In deroga a tale regola, se la sospensione delle elezioni parziali interviene meno di 6 mesi prima del termine dei mandati in corso, il datore di lavoro non è obbligato a organizzare tali elezioni. E ciò indipendentemente dal fatto che un processo elettorale sia stato avviato prima della sospensione o meno.