Precisioni sull’applicazione temporale delle nuove regole in materia di distacco di lavoratori in Francia
Il Consiglio di Stato francese si è recentemente pronunciato sull’obbligo di dichiarazione preliminare di distacco di lavoratori in Francia, e in particolare sulla sua applicazione temporale (CE 24 febbraio 2021, n°431090).
Nella fattispecie, una società portoghese chiedeva l’annullamento di ammende inflitte dall’Ispezione del lavoro francese per inadempimento dell’obbligo di dichiarazione preliminare di distacco precisato dal decreto del 30 marzo 2015 entrato in vigore il 1 maggio 2015. Il distacco essendo realizzatosi a partire dal 4 maggio 2015 ma il contratto di prestazione di servizi essendo stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del decreto, la società sosteneva di aver rispettato i suoi obblighi poiché aveva trasmesso le informazioni richieste dalla regolamentazione anteriore il 19 marzo 2015 e poiché la data di inizio del distacco inizialmente prevista era il 23 marzo 2015.
Il Consiglio di Stato ha risposto che l’obbligo di dichiarazione preliminare di distacco di lavoratori non è legata al contratto di prestazione di servizi, ma al distacco dei lavoratori. Ne deriva che i datori di lavoro devono soddisfare questo obbligo per ogni distacco effettivo realizzato a partire dal 1 maggio 2015. Né il fatto che il contratto di prestazione di servizi sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del decreto, né il fatto che la data del distacco fosse inizialmente prevista prima del 1 maggio 2015, né il fatto che una dichiarazione conforme alla precedente regolamentazione sia stata trasmessa giustificano il rispetto del nuovo obbligo di dichiarazione preliminare conforme. Ciò deriva dalla volontà di proteggere i lavoratori distaccati et di lottare contro la frode.
Secondo lo stesso ragionamento, il Consiglio di Stato ha precisato che l’obbligo di designazione di un rappresentante dell’impresa in Francia è ugualmente applicabile per ogni distacco effettivo realizzato a partire dal 1 maggio 2015.
È importante tenere a mente che qualsiasi inadempimento a questi obblighi espone il suo autore a una sanzione amministrativa in caso di controllo da parte dell’Ispezione del lavoro. Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che, dopo l’entrata in vigore il 30 luglio 2020 dell’ordonnance n°2019-116 del 20 febbraio 2019 che ha trasposto in diritto francese la direttiva (UE) 2018/957 del 28 giugno 2018 (cf. Newsletter “Le nuove disposizioni applicabili al distacco di lavoratori in Francia”), l’amministrazione può vietare una prestazione di servizi internazionale qualora il datore di lavoro non abbia pagato una contravvenzione amministrativa pronunciata per inadempimento ad un obbligo in materia di distacco.
Alla luce di questa giurisprudenza che ci sembra trasponibile all’ordonnance n° 2019-116, è importante rispettare i nuovi obblighi previsti da questa per qualsiasi distacco effettivo realizzato in Francia a partire dal 30 luglio 2020.