
Le relazioni contrattuali ai tempi del Covid-19 (2/3): L’eccessiva onerosità come strumento di rinegoziazione o di risoluzione del contratto
Gli effetti della situazione sanitaria legata al Covid-19 possono rendere difficile il rispetto dei termini contrattuali stipulati alla conclusione del contratto e le parti contraenti possono avere interesse a invocare l’eccessiva onerosità per rinegoziare o rompere i loro rapporti contrattuali. L’eccessiva onerosità designa una situazione in cui, in seguito a un cambiamento imprevedibile delle circostanze, un contratto subisce uno squilibrio tale che la sua esecuzione diventa eccessivamente onerosa.
L’eccessiva onerosità è stata codificata in diritto francese dall’ordonnance n°2016-131 entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Per quanto riguarda i contratti conclusi a decorrere dal 1° ottobre 2016, l’articolo 1195 del Codice civile dispone che « se un cambiamento di circostanze, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rende l’esecuzione eccessivamente onerosa per una delle parti contraenti la quale non aveva accettato di assumersene il rischio, questa può chiedere una rinegoziazione del contratto alla controparte. Questa continua ad adempiere gli obblighi durante la rinegoziazione […] ».
Per poter invocare l’eccessiva onerosità è necessario dunque che il cambiamento di circostanze sia da un lato imprevedibile al momento della conclusione del contratto, e dall’altro lato di un’intensità tale che l’adempimento della prestazione diventa economicamente difficile per il debitore. Va precisato che l’eccessiva onerosità non si applica alle operazioni sui titoli e ai contratti finanziari (articolo L. 211-40-1 del Codice monetario e finanziario francese).
Per quanto riguarda il regime dell’eccessiva onerosità, il comma 2 dell’articolo 1195 del Codice civile francese indica che « in caso di rifiuto o di insuccesso della rinegoziazione, le parti possono concordare la risoluzione del contratto, alla data e alle condizioni da loro definite, oppure chiedere di comune accordo al giudice di procedere al suo adattamento. In assenza di accordo entro un termine ragionevole, il giudice può procedere, su domanda di una delle parti, alla revisione del contratto o alla sua cessazione, alla data e alle condizioni da lui fissate ».
Innanzitutto, le parti devono dunque rinegoziare le condizioni contrattuali o risolvere il contratto in caso di rifiuto o d’insuccesso della rinegoziazione. Durante questa fase, le parti devono continuare ad adempiere ai loro obblighi. Il giudice può intervenire per modificare o far cessare il contratto solamente in caso di disaccordo persistente tra le parti e su domanda di una di queste. In principio, spetta al giudice determinare se debba modificare o far cessare il contratto.
Tuttavia, l’eccessiva onerosità quale prevista all’articolo 1195 del Codice civile francese è suppletiva rispetto alla libertà contrattuale delle parti che possono definire in delle clausole ad hoc sia la nozione che il regime dell’eccessiva onerosità, o anche prevedere l’esclusione del ricorso all’eccessiva onerosità. È necessario dunque, prima d’invocare il beneficio dell’eccessiva onerosità, verificare se una tale clausola sia prevista nel contratto e quali sono le condizioni stipulate.
Per quanto riguarda i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dell’ordonnance n°2016-131, ossia prima del 1° ottobre 2016, le clausole d’eccessiva onerosità sono indispensabili per richiedere la rinegoziazione, la modificazione o la risoluzione del contratto su tale fondamento. In assenza di tale clausola, le parti non potranno infatti invocare l’eccessiva onerosità sulla base dell’articolo 1195 del Codice civile francese.