Le relazioni contrattuali ai tempi del Covid-19 (3/3): La paralisi prevista dalle ordonnances de 25 marzo, 15 aprile e 13 maggio 2020
Per tenere conto degli impatti della crisi sanitaria del Covid-19 sui rapporti contrattuali, l’ordonnancen°2020-306 del 25 marzo 2020, modificata dalle ordonnances n°2020-427 del 15 aprile 2020 e n°2020-560 del 13 maggio 2020, paralizza l’effetto di alcune clausole contrattuali che sanzionano l’inadempimento degli obblighi da parte di una parte contraente e prevede un sistema di riporto dei termini.
La lista delle clausole oggetto di tale dispositivo è limitativa e comprende le clausole penali, le clausole risolutive e le clausole che prevedono una decadenza.
Va precisato che l’ordonnance ha fissato il « periodo giuridicamente protetto » tra il 12 marzo 2020 e il 23 giugno 2020, ma la data finale è provvisoria e potrà essere rivista in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria.
Sono previste tre ipotesi di riporto :
–l’obbligo contrattuale non eseguito è scaduto durante il periodo giuridicamente protetto
Le clausole menzionate qui sopra sono considerate come non aver acquisito efficacia o prodotto effetti. Infatti, gli effetti di tale clausole sono riportati « per una durata, calcolata a decorrere dal termine del periodo giuridicamente protetto, uguale al tempo intercorso tra, da un lato il 12 marzo 2020 o, se è più tardiva, la data in cui l’obbligo è nato, e dall’altro lato la data in cui tale obbligo avrebbe dovuto essere eseguito » (articolo 4, comma 2, dell’ordonnance n°2020-306).
Esempio 1 : se una scadenza era prevista per il 20 marzo 2020, ovvero 8 giorni dopo l’inizio del periodo giuridicamente protetto, la clausola penale che sanziona il mancato rispetto di tale scadenza produrrà il suo effetto 8 giorni dopo il termine del periodo giuridicamente protetto.
Esempio 2 : se una clausola risolutiva, relativa a un obbligo nato il 1° aprile doveva prendere effetto, in caso d’inadempimento, il 15 aprile, tale termine di 15 giorni sarà riportato alla fine del periodo giuridicamente protetto per permettere al debitore di adempiervi prima che la clausola risolutiva produca il suo effetto.
–l’obbligo contrattuale non eseguito è previsto e scaduto a una data posteriore al termine del periodo giuridicamente protetto
Gli effetti della clausole menzionate qui sopra sono riportati « per una durata uguale al tempo intercorso tra, da un lato il 12 marzo 2020 o, se è più tardiva, la data in cui l’obbligo è nato, e dall’altro lato il termine di tale periodo » ( articolo 4, comma 3, dell’ordonnance n°2020-306).
Va notato che l’inadempimento di un obbligo avente ad oggetto una somma di denaro è escluso dal tale dispositivo. A tal proposito, il Rapporto al Presidente della Repubblica relativo all’ordonnancerammenta che « le difficoltà finanziarie dei debitori hanno vocazione ad essere prese in conto dalle regole di diritto comune (termini di grazia, procedure concorsuali, sovraindebitamento) ».
Esempio : se un contratto di lavori anteriore al 12 marzo 2020 prevede la consegna dell’edificio ad una data che scade posteriormente al termine del periodo giuridicamente protetto, la clausola penale che sanziona l’eventuale inadempimento di tale obbligo produrrà il suo effetto ad una data rinviata per una durata uguale a quella del periodo giuridicamente protetto.
–le clausole penali che hanno preso effetto prima dell’inizio del periodo giuridicamente protetto : la loro applicazione è sospesa durante il periodo giuridicamente protetto e esse riprendono i loro effetti al termine di tale periodo. Pertanto, l’eventuale inadempimento anteriore alla crisi è indipendente rispetto ad essa.
Va infine precisato che la protezione del debitore prevista da queste ordonnances non è imperativa e le parti contraenti possono derogarvi, sia rinunciandovi sia adattandola espressamente nel contratto o in un addendum.