Le relazioni contrattuali ai tempi del Covid-19 (1/3): La forza maggiore come giustificazione d’inadempimenti contrattuali?
Considerato il contesto attuale, si pone la questione di sapere se la pandemia di Covid-19 possa essere considerata come un caso di forza maggiore e giustificare degli inadempimenti contrattuali.
L’articolo 1218 del Codice civile francese dispone che « sussiste forza maggiore in materia contrattuale quando un evento estraneo al controllo del debitore, che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto e i cui effetti non possono essere evitati con delle misure appropriate, impedisce l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore». La forza maggiore è dunque caratterizzata da un lato dal carattere imprevedibile dell’evento invocato dal debitore dell’obbligo contrattuale e dall’altro lato dal carattere irresistibile degli effetti causati da tale evento.
I magistrati dispongono di un pieno potere discrezionale per determinare, caso per caso, se un evento possa costituire un caso di forza maggiore o meno. Le decisioni rese all’occasione di altre epidemie non sono favorevoli alla qualificazione di forza maggiore (CA di Basse-Terre, 17 dicembre 2018, n°17/00739 in merito al chikungunya ; CA di Nancy, 22 novembre 2010, n°09/00003 in merito alla dengue), e ci lasciano dunque pensare per analogia che il Covid-19 non sia considerato come un caso di forza maggiore.
Tuttavia, le prime decisioni rese nel contesto del Covid-19 hanno adottato la qualificazione di forza maggiore (CA di Colmar, 16 marzo 2020, n°20/01142 ; CA di Bordeaux, 19 marzo 2020, n°20/01424 ; CA di Colmar, 23 marzo 2020, n°20/01207 ; CA di Douai, 26 aprile 2020, n°20/00638 ; CA di Douai, 5 maggio 2020, n°20/00660). Nell’esercizio del loro pieno potere discrezionale, i magistrati hanno portato un’attenzione particolare agli effetti « irresistibili » provocati dall’epidemia di Covid-19 (confinamento, divieti di lavorare e di circolare, chiusura dei confini, ecc.) considerando che non potevano essere evitati con delle misure appropriate. In una decisione, i magistrati hanno per esempio indicato che la situazione di forza maggiore risulta « dal sopraggiungere improvviso di un epidemia mortale che impedisce ogni spostamento senza rischio per l’individuo » (CA di Douai, 26 aprile 2020, n°20/00638).
Va tuttavia precisato che tali decisioni non riguardano delle relazioni contrattuali, e sorge dunque il dubbio della loro trasposizione in materia contrattuale.
Considerate tali incertezze e l’assenza di una posizione chiara della giurisprudenza sulla questione, è primordiale curare la redazione dei contratti, sia nazionali che internazionali, definendo la nozione di forza maggiore e la facoltà di risoluzione delle parti.