{"id":2570,"date":"2024-09-05T12:18:09","date_gmt":"2024-09-05T12:18:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2570"},"modified":"2024-09-05T12:18:11","modified_gmt":"2024-09-05T12:18:11","slug":"la-competenza-giurisdizionale-in-materia-di-riconoscimento-di-sentenza-straniere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/la-competenza-giurisdizionale-in-materia-di-riconoscimento-di-sentenza-straniere\/","title":{"rendered":"La competenza giurisdizionale in materia di riconoscimento di sentenza straniere"},"content":{"rendered":"\n<p>Con una sentenza del 21 marzo 2024, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea si \u00e8 pronunciata in materia di clausole di scelta del foro su una duplice questione riguardante il rapporto tra: il Regolamento (UE) n. 1215\/2012 &#8220;Bruxelles I bis&#8221; e la Convenzione di Ginevra del 1956 relativa ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, alla Corte \u00e8 stato chiesto di stabilire se i giudici competenti per il riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro possano, da un lato, verificare la competenza di quest&#8217;ultimo e, dall&#8217;altro, rifiutare di riconoscere tale decisione se la competenza giurisdizionale \u00e8 stata stabilita in violazione di una clausola di scelta del foro (e in conformit\u00e0 con le regole derivanti dalla convenzione internazionale CMR).<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte risponde negativamente alla prima domanda sulla base di una lettura combinata degli articoli 31 della Convenzione CMR e 71 del Regolamento Bruxelles I bis. La prima disposizione prevede che l&#8217;esecuzione di una decisione \u00e8 subordinata all&#8217;espletamento delle formalit\u00e0 previste a tal fine nello Stato interessato e rinvia pertanto all&#8217;articolo 71 del Regolamento Bruxelles I bis. Questa seconda disposizione vieta il controllo della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 chiarito, i giudici europei danno una risposta negativa anche al secondo quesito relativo alla possibilit\u00e0 di rifiutare il riconoscimento di una sentenza sulla base dell&#8217;articolo 45 del Regolamento Bruxelles I bis.&nbsp;Esso stabilisce che il riconoscimento di una decisione giurisdizionale pu\u00f2 essere rifiutato solo se tale operazione \u00e8 manifestamente contraria all&#8217;ordine pubblico dello Stato membro a cui il riconoscimento \u00e8 stato richiesto (\u00a7 1, lettera a) e che il criterio dell&#8217;ordine pubblico non pu\u00f2 essere applicato alle norme che disciplinano la competenza (\u00a7 3). A tal proposito, la Corte non considera la violazione di una clausola di scelta del foro come una violazione di un principio fondamentale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Essa ritiene infatti che nel caso di specie, la violazione della clausola di scelta di giurisdizione non comporti delle conseguenze tali sul diritto applicabile al merito della controversia da giustificare un rifiuto di riconoscimento per motivi di ordine pubblico.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Alla luce di queste considerazioni, si consiglia di verificare scrupolosamente gli aspetti legati al riconoscimento di una decisione nel contesto di una controversia internazionale al fine di evitare un eventuale diniego di riconoscimento.<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con una sentenza del 21 marzo 2024, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea si \u00e8 pronunciata in materia di clausole di scelta del foro su una duplice questione riguardante il rapporto tra: il Regolamento (UE) n. 1215\/2012 &#8220;Bruxelles I bis&#8221; e la Convenzione di Ginevra del 1956 relativa ai contratti di trasporto internazionale di merci ","protected":false},"author":1,"featured_media":2571,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63,69],"tags":[],"class_list":["post-2570","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita","category-attualita-it"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2570"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2570\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2574,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2570\/revisions\/2574"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}