{"id":2477,"date":"2021-08-30T14:49:14","date_gmt":"2021-08-30T14:49:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2477"},"modified":"2021-08-30T14:52:26","modified_gmt":"2021-08-30T14:52:26","slug":"attualita-giurisprudenziale-sulla-nozione-di-potere-di-negoziazione-nel-contesto-delle-relazioni-di-agenzia-commerciale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/attualita-giurisprudenziale-sulla-nozione-di-potere-di-negoziazione-nel-contesto-delle-relazioni-di-agenzia-commerciale\/","title":{"rendered":"Attualit\u00e0 giurisprudenziale sulla nozione di potere di negoziazione nel contesto delle relazioni di agenzia commerciale"},"content":{"rendered":"\n<p>In una sentenza del 12 maggio 2021, la Corte di cassazione francese si \u00e8 pronunciata sulla nozione di potere di negoziazione dell\u2019agente commerciale. In particolare, in questa causa si pone la questione di sapere se un intermediario sprovvisto del potere di modificare i prezzi pu\u00f2 essere considerato come se disponga di un potere di negoziazione e dunque se possa essere qualificato come agente commerciale quale definito all\u2019articolo L. 134-1 del Codice di commercio francese.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fattispecie in questione, la societ\u00e0 X si occupava della vendita di vino prodotto dalla societ\u00e0 Z sul territorio russo senza che nessun contratto scritto sia stato formalizzato tra le societ\u00e0. La societ\u00e0 Z produttrice ha deciso di porre fine alla relazione e la societ\u00e0 X distributrice ha citato in giudizio la societ\u00e0 Z invocando l\u2019applicazione dello statuto d\u2019agente commerciale e chiedendo dunque il pagamento delle indennit\u00e0 relative al preavviso e alla cessazione del contratto sulla base delle regole applicabili agli agenti commerciali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La corte d\u2019appello ha respinto le richieste d\u2019indennizzo del distributore considerando che questi non aveva la qualit\u00e0 di agente commerciale poich\u00e9 non deteneva nessun potere di negoziazione, conservato dal produttore, che gli permettesse di modificare i prezzi e le condizioni dei contratti. Tuttavia, la Corte di cassazione francese ha annullato la sentenza d\u2019appello&nbsp;<strong>rifiutando di assimilare il potere di modificare i prezzi, e pi\u00f9 in generale le condizioni contrattuali, alla nozione di negoziazione<\/strong>: il fatto per un intermediario di non poter modificare i prezzi delle operazioni di sua competenza non \u00e8 sufficiente per considerare che questi non possa invocare la qualit\u00e0 di agente commerciale.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa causa, la Corte di cassazione francese ha confermato il capovolgimento della giurisprudenza operato in una precedente sentenza del 2 dicembre 2020 (Com., n\u00b018-20.231) che si era allineata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (4 giugno 2020, aff. C-828\/18,&nbsp;<em>Trendsetteuse<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Considerata l\u2019interpretazione della nozione di negoziazione, \u00e8 opportuno essere vigili nelle relazioni d\u2019intermediazione commerciale e nella redazione contrattuale, in particolare per quanto riguarda la delimitazione dei poteri dell\u2019intermediario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In una sentenza del 12 maggio 2021, la Corte di cassazione francese si \u00e8 pronunciata sulla nozione di potere di negoziazione dell\u2019agente commerciale. 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