{"id":2467,"date":"2021-07-04T13:10:34","date_gmt":"2021-07-04T13:10:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2467"},"modified":"2021-07-04T13:11:50","modified_gmt":"2021-07-04T13:11:50","slug":"attualita-in-materia-di-distacco-di-lavoratori-e-di-obblighi-dei-datori-di-lavoro-stranieri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/attualita-in-materia-di-distacco-di-lavoratori-e-di-obblighi-dei-datori-di-lavoro-stranieri\/","title":{"rendered":"Attualit\u00e0 in materia di distacco di lavoratori e di obblighi dei datori di lavoro stranieri"},"content":{"rendered":"\n<p>La Direzione Generale del Lavoro del Ministero del Lavoro francese ha recentemente comunicato una nuova circolare relativa alla disciplina del distacco internazionale dei lavoratori in Francia (DGT\/RT1\/2021,&nbsp;19 gennaio 2021). Lo scopo di tale circolare \u00e8 principalmente di fornire dei chiarimenti nella materia e, in particolare, di&nbsp;<strong>facilitare i controlli dell\u2019Ispezione del lavoro sul rispetto delle regole relative agli obblighi e alle responsabilit\u00e0 dei datori di lavoro stranieri<\/strong>. In un contesto di piena espansione delle operazioni di distacco dei lavoratori, tale circolare precisa infatti gli obblighi a cui i datori di lavoro stranieri sono tenuti nei confronti dei lavoratori distaccati.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, segnaliamo anche due recenti sentenze della&nbsp;<em>Cour de cassation<\/em>&nbsp;francese da cui emerge la severit\u00e0 dei controlli delle autorit\u00e0 amministrative e giudiziarie francesi del rispetto degli obblighi a carico del datore di lavoro straniero all\u2019occasione delle operazioni di distacco&nbsp;(Cass., Crim.,&nbsp;12 gennaio 2021, n\u00b0&nbsp;17-82553 ;&nbsp;2 marzo 2021, n\u00b019-80.991).<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<em>Cour de cassation<\/em>&nbsp;si \u00e8 pronunciata sulla possibilit\u00e0 di condannare sul fondamento del lavoro dissimulato un\u2019azienda straniera che impiegava dei dipendenti in Francia&nbsp;(Cass., Crim., 2 marzo 2021, n\u00b019-80.991). Nella fattispecie in questione, un\u2019agenzia interinale immatricolata in Slovacchia aveva assunto dei dipendenti che prestavano la loro attivit\u00e0 a titolo permanente in Francia sotto la copertura di un\u2019operazione di distacco, e ci\u00f2 per eludere le regole di protezione sociale francesi. Una delle questioni che si \u00e8 posta in tale affare era quella di sapere se la fornitura di certificati A1 che servono a garantire la protezione sociale dei lavoratori distaccati nel Paese d\u2019origine sia sufficiente per impedire una condanna penale del datore di lavoro straniero in Francia sul fondamento del lavoro dissimulato. La&nbsp;<em>Cour de cassation<\/em>&nbsp;ha considerato che&nbsp;<strong>i certificati A1 dei lavoratori distaccati in Francia non fanno ostacolo ad una condanna penale in Francia sul fondamento del lavoro dissimulato e della dissimulazione di attivit\u00e0<\/strong>. La persona che si rende colpevole di lavoro dissimulato, direttamente o tramite persona interposta, pu\u00f2 essere condannata fino a 3 anni di detenzione e 45.000 \u20ac di ammenda (225.000 \u20ac nel caso di una societ\u00e0).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tale decisione non \u00e8 nuova poich\u00e9 la&nbsp;<em>Cour de Cassation<\/em>&nbsp;aveva gi\u00e0 precisato che la fornitura di certificati A1 non permette al datore di lavoro straniero di evitare una condanna penale sul fondamento del diritto francese(Cass., Crim., 12 gennaio 2021, n\u00b0&nbsp;17-82553).<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di tali attualit\u00e0, \u00e8 opportuno essere molto prudenti all\u2019occasione di un\u2019operazione di distacco in Francia in modo che le numerose regole in favore dei lavoratori siano rispettate e che il datore di lavoro straniero non incorra in sanzioni amministrative e\/o penali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Direzione Generale del Lavoro del Ministero del Lavoro francese ha recentemente comunicato una nuova circolare relativa alla disciplina del distacco internazionale dei lavoratori in Francia (DGT\/RT1\/2021,&nbsp;19 gennaio 2021). 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