{"id":2461,"date":"2021-07-04T13:02:23","date_gmt":"2021-07-04T13:02:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2461"},"modified":"2021-07-04T13:06:14","modified_gmt":"2021-07-04T13:06:14","slug":"nuova-definizione-di-co-impiego-in-diritto-francese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/nuova-definizione-di-co-impiego-in-diritto-francese\/","title":{"rendered":"Nuova definizione di co-impiego in diritto francese"},"content":{"rendered":"\n<p>In una sentenza recente, la&nbsp;<em>Cour de cassation<\/em>&nbsp;francese si \u00e8 pronunciata sulla nozione di co-impiego il quale, se caratterizzato, implica una responsabilit\u00e0 solidare tra la societ\u00e0 madre e la sua filiale nei confronti dei dipendenti (Cass., Soc. 25 novembre 2020, n\u00b0 18-13.769).<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fattispecie in questione, la societ\u00e0 X, acquisita nel 2010 da un gruppo giapponese, aveva licenziato i suoi dipendenti per motivo economico nel 2012 in ragione di una cessazione di attivit\u00e0. I dipendenti hanno contestato i licenziamenti e hanno richiesto un indennizzo alla societ\u00e0 X ma anche alla societ\u00e0 madre, invocando una situazione di co-impiego. I giudici di merito hanno accolto tali domande in ragione del fatto che la societ\u00e0 X aveva delegato alla societ\u00e0 madre la gestione delle sue risorse umane, che la gestione amministrativa della societ\u00e0 era effettuata da una filiale della societ\u00e0 e che la societ\u00e0 madre aveva rilevato gli attivi della societ\u00e0 X a suo proprio favore e a favore delle sue filiali a delle condizioni svantaggiose per la societ\u00e0 X.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019occasione del ricorso presentato dalla societ\u00e0 madre, la&nbsp;<em>Cour de cassation<\/em>&nbsp;torna sulla nozione di co-impiego consacrata dalla giurisprudenza precedente che esigeva da un lato una confusione di attivit\u00e0, interessi e direzione, e dall\u2019altro un\u2019ingerenza della societ\u00e0 dominante nella gestione economica e sociale della societ\u00e0 dominata (Cass., Soc. 2 luglio 2014,&nbsp;<em>Molex<\/em>, n<sup>os<\/sup>&nbsp;13-15.208 \u00e0&nbsp;13-21.153). La&nbsp;<em>Cour de cassation<\/em>&nbsp;ha escluso nella fattispecie l\u2019esistenza di co-impiego precisando le&nbsp;<strong>due condizioni necessarie per caratterizzare tale situazione&nbsp;: da un lato un\u2019ingerenza permanente della societ\u00e0 dominante nella gestione economica e sociale della societ\u00e0 che ha assunto i dipendenti, e dall\u2019altro la perdita totale di autonomia di azione della societ\u00e0 dominata<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di questa nuova giurisprudenza, la caratterizzazione del co-impiego diventa ancora pi\u00f9 difficile ed eccezionale in ragione delle rigide condizioni richieste. A tal proposito, attiriamo la vostra attenzione sul fatto che nel contesto internazionale, una giurisprudenza francese costante applica la legge contrattualmente scelta dalle parti per qualificare il co-impiego, senza prendere in considerazione la legge del luogo di esercizio del lavoro anche se questo viene effettuato in Francia. Pertanto,&nbsp;<strong>la scelta della legge applicabile pu\u00f2 rappresentare una questione strategica in sede di conclusione di un contratto di lavoro internazionale<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In una sentenza recente, la&nbsp;Cour de cassation&nbsp;francese si \u00e8 pronunciata sulla nozione di co-impiego il quale, se caratterizzato, implica una responsabilit\u00e0 solidare tra la societ\u00e0 madre e la sua filiale nei confronti dei dipendenti (Cass., Soc. 25 novembre 2020, n\u00b0 18-13.769). 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