{"id":2455,"date":"2021-03-26T18:10:57","date_gmt":"2021-03-26T18:10:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2455"},"modified":"2021-04-03T12:55:35","modified_gmt":"2021-04-03T12:55:35","slug":"lazione-di-regresso-del-venditore-finale-nei-confronti-del-suo-fornitore-nel-quadro-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/lazione-di-regresso-del-venditore-finale-nei-confronti-del-suo-fornitore-nel-quadro-internazionale\/","title":{"rendered":"L\u2019azione di regresso del venditore finale nei confronti del suo fornitore nel quadro internazionale"},"content":{"rendered":"\n<p>La Corte di cassazione francese si \u00e8 recentemente pronunciata sull\u2019applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell\u201911 aprile 1980 (qui di seguito \u201cCVIM\u201d) all\u2019azione di regresso intrapresa dal venditore finale contro il fornitore iniziale (Com., 3 febbraio 2021, n\u00b019-13.260).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fattispecie, una societ\u00e0 italiana ha venduto delle piastrelle ad una societ\u00e0 francese, la quale le ha a sua volta rivendute ad un consumatore francese che ha introdotto un\u2019azione in responsabilit\u00e0 contrattuale del venditore finale a seguito di un difetto di conformit\u00e0. Il venditore finale ha introdotto un\u2019azione di regresso contro il fornitore iniziale sulla base delle disposizioni del Codice del consumo italiano, introdotte in applicazione della direttiva n\u00b01999\/44\/CE del 25 maggio 1999 riguardante alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, che \u00e8 stata accolta dai giudici di merito. Il fornitore iniziale ha fatto un ricorso in cassazione contestando l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019azione di regresso e invocando l\u2019applicazione dell\u2019articolo 39 della CVIM il quale prevede che il compratore decade dal diritto di far valere un difetto di conformit\u00e0 contro il venditore iniziale se non lo denuncia entro un termine di due anni a partire dalla data in cui le merci gli sono state effettivamente consegnate.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla questione dell\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019azione di regresso, la Corte di cassazione francese ha applicato la direttiva n\u00b01999\/44\/CE, la quale prevede che qualora la responsabilit\u00e0 del venditore finale nei confronti del consumatore \u00e8 legata a un difetto di conformit\u00e0 che risulta da un atto o da una omissione del produttore, di un venditore anteriore appartenente alla stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha il diritto di rivalersi sul o sui responsabili appartenenti alla catena contrattuale. A tal proposito, la Corte di cassazione ha confermato che i giudici di merito hanno ben verificato che il diritto italiano applicabile nel caso di specie, permette al venditore finale di rifarsi contro ogni soggetto responsabile facente parte della sua stessa catena distributiva.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sull\u2019applicazione della CVIM (e in particolare dell\u2019articolo 39) all\u2019azione di regresso, la Corte ha considerato che il diritto di avvalersi di un difetto di conformit\u00e0 era decaduto nel caso di specie in quanto il venditore finale aveva denunciato il difetto al suo fornitore pi\u00f9 di due anni dopo la consegna effettiva dei beni.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Alla luce di questa giurisprudenza, \u00e8 importante avvalersi del difetto di conformit\u00e0 di un prodotto entro due anni dalla consegna, e ci\u00f2 indipendentemente dall\u2019azione introdotta dal consumatore contro il venditore finale.&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Corte di cassazione francese si \u00e8 recentemente pronunciata sull\u2019applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell\u201911 aprile 1980 (qui di seguito \u201cCVIM\u201d) all\u2019azione di regresso intrapresa dal venditore finale contro il fornitore iniziale (Com., 3 febbraio 2021, n\u00b019-13.260).&nbsp; Nella fattispecie, una societ\u00e0 italiana ha venduto delle piastrelle ad una societ\u00e0 ","protected":false},"author":1,"featured_media":2450,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69,63],"tags":[],"class_list":["post-2455","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita-it","category-attualita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2455"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2455\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2460,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2455\/revisions\/2460"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}