{"id":2362,"date":"2020-06-03T16:40:34","date_gmt":"2020-06-03T16:40:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2362"},"modified":"2020-06-03T16:44:34","modified_gmt":"2020-06-03T16:44:34","slug":"covid-19-e-le-misure-durgenza-relative-agli-organi-di-rappresentanza-del-personale-allinterno-delle-aziende-1-3-un-nuovo-calendario-temporaneo-per-le-elezioni-dei-rappresentanti-del-pers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/covid-19-e-le-misure-durgenza-relative-agli-organi-di-rappresentanza-del-personale-allinterno-delle-aziende-1-3-un-nuovo-calendario-temporaneo-per-le-elezioni-dei-rappresentanti-del-pers\/","title":{"rendered":"Covid-19 e le misure d\u2019urgenza relative agli organi di rappresentanza del personale all&#8217;interno delle aziende (1\/3): Un nuovo calendario temporaneo per le elezioni dei rappresentanti del personale"},"content":{"rendered":"\n<p>Per far fronte all\u2019epidemia di Covid-19, l\u2019<em>ordonnance<\/em> n\u00b02020-389 del 1\u00b0 aprile 2020, modificata dall\u2019<em>ordonnance<\/em> n\u00b02020-560 del 13 maggio 2020, ha riorganizzato il calendario delle elezioni dei rappresentanti del personale in corso e future all\u2019interno delle aziende. Vanno distinti tre casi :<\/p>\n\n\n\n<p>1)<strong>Se il processo elettorale \u00e8 stato avviato prima del 3 aprile 2020<\/strong> (data di entrata in vigore dell\u2019<em>ordonnance<\/em>)<\/p>\n\n\n\n<p>Esso \u00e8 <strong>sospeso retroattivamente a decorrere dal 12 marzo e fino al 31 agosto 2020<\/strong>. Se delle formalit\u00e0 elettorali sono state effettuate dopo il 12 marzo 2020, il processo elettorale \u00e8 sospeso a decorrere dalla data pi\u00f9 tardiva in cui tali formalit\u00e0 sono state realizzate.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale sospensione ha un impatto sui termini per&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>informare il personale e i sindacati dell\u2019organizzazione delle elezioni (anche se le elezioni sono richieste da un dipendente o da un sindacato) ;<\/li><li>invitare i sindacati a negoziare il protocollo d\u2019accordo preelettorale&nbsp;;<\/li><li>organizzare il primo turno ;<\/li><li>trasmettere ai sindacati la copia dei verbali dei risultati delle elezioni ;<\/li><li>procedere con un secondo scrutinio, se necessario. Se il processo elettorale \u00e8 sospeso tra le date del primo e del secondo turno, tale sospensione non ha nessun impatto sulla regolarit\u00e0 del primo turno. Allo stesso modo, se il primo e il secondo turno si sono svolti tra il 12 marzo e il 3 aprile 2020, la sospensione del processo elettorale non ha impatto sulla regolarit\u00e0 dei due turni ;<\/li><li>sollevare eventuali contestazioni davanti all\u2019amministrazione o al giudice. I termini per l\u2019amministrazione e il giudice sono ugualmente sospesi.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Va notato che le condizioni d\u2019elettorato e d\u2019eleggibilit\u00e0 si valutano alla data di organizzazione di ciascun turno di scrutinio. In caso di riporto dello scrutinio, tali condizioni si valuteranno dunque alla data effettiva dello scrutinio.<\/p>\n\n\n\n<p>I termini ricominceranno a correre e il processo elettorale riprender\u00e0 a decorrere dal 1\u00b0 settembre 2020.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2)<strong>Se il processo doveva essere avviato prima del 3 aprile 2020 <\/strong>(ma il datore di lavoro non l\u2019ha fatto)<strong> o tra il 3 aprile e il 31 agosto 2020<\/strong> per i seguenti motivi :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>raggiungimento della soglia di almeno 11 dipendenti durante 12 mesi consecutivi (articolo L. 2311-2 del Codice del lavoro francese)&nbsp;;<\/li><li>richiesta di organizzazione delle elezioni da parte di un dipendente o di un sindacato (articolo L. 2314-8 del Codice del lavoro francese)&nbsp;;<\/li><li>\u201celezioni parziali\u201d (articolo L. 2314-10 del Codice del lavoro francese).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In tali casi, <strong>il processo elettorale dev\u2019essere avviato<\/strong> a una data fissata liberamente dal datore di lavoro e compresa <strong>tra il 24 maggio e il 31 agosto 2020 inclusi<\/strong>, senza che tale data possa essere anteriore alla data in cui \u00e8 fatto obbligo al datore di lavoro di avviare tale procedura.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>3)<strong>Il caso specifico delle \u201celezioni parziali\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In principio, delle elezioni parziali devono essere organizzate se un collegio elettorale del <em>Comit\u00e9 social et \u00e9conomique<\/em> (CSE) non \u00e8 pi\u00f9 rappresentato, o se il numero dei membri titolari della delegazione del personale del CSE \u00e8 ridotta a met\u00e0 o pi\u00f9 (articolo L. 2314-10 del Codice del lavoro francese).<\/p>\n\n\n\n<p>In deroga a tale regola, se la sospensione delle elezioni parziali interviene meno di 6 mesi prima del termine dei mandati in corso, il datore di lavoro non \u00e8 obbligato a organizzare tali elezioni. E ci\u00f2 indipendentemente dal fatto che un processo elettorale sia stato avviato prima della sospensione o meno.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per far fronte all\u2019epidemia di Covid-19, l\u2019ordonnance n\u00b02020-389 del 1\u00b0 aprile 2020, modificata dall\u2019ordonnance n\u00b02020-560 del 13 maggio 2020, ha riorganizzato il calendario delle elezioni dei rappresentanti del personale in corso e future all\u2019interno delle aziende. 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