{"id":2350,"date":"2020-06-02T08:33:52","date_gmt":"2020-06-02T08:33:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2350"},"modified":"2020-06-03T16:46:33","modified_gmt":"2020-06-03T16:46:33","slug":"le-relazioni-contrattuali-3-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/le-relazioni-contrattuali-3-3\/","title":{"rendered":"Le relazioni contrattuali ai tempi del Covid-19 (3\/3): La paralisi prevista dalle ordonnances de 25 marzo, 15 aprile e 13 maggio 2020"},"content":{"rendered":"\n<p>Per tenere conto degli impatti della crisi sanitaria del Covid-19 sui rapporti contrattuali, l\u2019<em>ordonnance<\/em>n\u00b02020-306 del 25 marzo 2020, modificata dalle&nbsp;<em>ordonnances<\/em>&nbsp;n\u00b02020-427 del 15 aprile 2020 e n\u00b02020-560 del 13 maggio 2020, paralizza l\u2019effetto di alcune clausole contrattuali che sanzionano l\u2019inadempimento degli obblighi da parte di una parte contraente e prevede un sistema di riporto dei termini.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La lista delle clausole oggetto di tale dispositivo \u00e8 limitativa e comprende&nbsp;<strong>le clausole penali, le clausole risolutive e le clausole che prevedono una decadenza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Va precisato che l\u2019<em>ordonnance&nbsp;<\/em>ha fissato il \u00ab&nbsp;<strong>periodo giuridicamente protetto&nbsp;<\/strong>\u00bb<strong>&nbsp;tra il 12 marzo 2020 e il 23 giugno 2020<\/strong>, ma la data finale \u00e8 provvisoria e potr\u00e0 essere rivista in funzione dell\u2019evoluzione della situazione sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono previste<strong>&nbsp;tre ipotesi di riporto&nbsp;<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>l\u2019obbligo contrattuale non eseguito \u00e8 scaduto&nbsp;<u>durante<\/u>&nbsp;il periodo giuridicamente protetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le clausole menzionate qui sopra sono considerate come non aver acquisito efficacia o prodotto effetti. Infatti, gli effetti di tale clausole sono riportati \u00ab&nbsp;<em>per una durata, calcolata a decorrere dal termine del periodo giuridicamente protetto, uguale al tempo intercorso tra, da un lato il 12 marzo 2020 o, se \u00e8 pi\u00f9 tardiva, la data in cui l\u2019obbligo \u00e8 nato, e dall\u2019altro lato la data in cui tale obbligo avrebbe dovuto essere eseguito&nbsp;<\/em>\u00bb (articolo 4, comma 2, dell\u2019<em>ordonnance&nbsp;<\/em>n\u00b02020-306).<\/p>\n\n\n\n<p>Esempio 1&nbsp;: se una scadenza era prevista per il 20 marzo 2020, ovvero 8 giorni dopo l\u2019inizio del periodo giuridicamente protetto, la clausola penale che sanziona il mancato rispetto di tale scadenza produrr\u00e0 il suo effetto 8 giorni dopo il termine del periodo giuridicamente protetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Esempio 2&nbsp;: se una clausola risolutiva, relativa a un obbligo nato il 1\u00b0 aprile doveva prendere effetto, in caso d\u2019inadempimento, il 15 aprile, tale termine di 15 giorni sar\u00e0 riportato alla fine del periodo giuridicamente protetto per permettere al debitore di adempiervi prima che la clausola risolutiva produca il suo effetto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>l\u2019obbligo contrattuale non eseguito \u00e8 previsto e scaduto&nbsp;<u>a una data posteriore<\/u>&nbsp;al termine del periodo giuridicamente protetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gli effetti della clausole menzionate qui sopra sono riportati \u00ab&nbsp;<em>per una durata uguale al tempo intercorso tra, da un lato il 12 marzo 2020 o, se \u00e8 pi\u00f9 tardiva, la data in cui l\u2019obbligo \u00e8 nato, e dall\u2019altro lato il termine di tale periodo&nbsp;<\/em>\u00bb ( articolo 4, comma 3, dell\u2019<em>ordonnance<\/em>&nbsp;n\u00b02020-306).<\/p>\n\n\n\n<p>Va notato che l\u2019inadempimento di un obbligo avente ad oggetto una somma di denaro \u00e8 escluso dal tale dispositivo. A tal proposito, il Rapporto al Presidente della Repubblica relativo all\u2019<em>ordonnance<\/em>rammenta che \u00ab&nbsp;<em>le difficolt\u00e0 finanziarie dei debitori hanno vocazione ad essere prese in conto dalle regole di diritto comune (termini di grazia, procedure concorsuali, sovraindebitamento)<\/em>&nbsp;\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Esempio&nbsp;: se un contratto di lavori anteriore al 12 marzo 2020 prevede la consegna dell\u2019edificio ad una data che scade posteriormente al termine del periodo giuridicamente protetto, la clausola penale che sanziona l\u2019eventuale inadempimento di tale obbligo produrr\u00e0 il suo effetto ad una data rinviata per una durata uguale a quella del periodo giuridicamente protetto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>le clausole penali che hanno preso effetto&nbsp;<u>prima<\/u>&nbsp;dell\u2019inizio del periodo giuridicamente protetto&nbsp;<\/strong>: la loro applicazione \u00e8 sospesa durante il periodo giuridicamente protetto e esse riprendono i loro effetti al termine di tale periodo. Pertanto, l\u2019eventuale inadempimento anteriore alla crisi \u00e8 indipendente rispetto ad essa.<\/p>\n\n\n\n<p>Va infine precisato che la protezione del debitore prevista da queste&nbsp;<em>ordonnances<\/em>&nbsp;<strong>non \u00e8 imperativa<\/strong>&nbsp;e le parti contraenti possono derogarvi, sia rinunciandovi sia adattandola espressamente nel contratto o in un&nbsp;<em>addendum<\/em>.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per tenere conto degli impatti della crisi sanitaria del Covid-19 sui rapporti contrattuali, l\u2019ordonnancen\u00b02020-306 del 25 marzo 2020, modificata dalle&nbsp;ordonnances&nbsp;n\u00b02020-427 del 15 aprile 2020 e n\u00b02020-560 del 13 maggio 2020, paralizza l\u2019effetto di alcune clausole contrattuali che sanzionano l\u2019inadempimento degli obblighi da parte di una parte contraente e prevede un sistema di riporto dei termini.&nbsp; ","protected":false},"author":1,"featured_media":2210,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-2350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2350"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2367,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2350\/revisions\/2367"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}