{"id":2233,"date":"2020-05-23T12:56:42","date_gmt":"2020-05-23T12:56:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ghersilaw.com\/?p=2233"},"modified":"2020-05-29T15:44:54","modified_gmt":"2020-05-29T15:44:54","slug":"le-relazioni-contrattuali-ai-tempi-del-covid-19-2-3-leccessiva-onerosita-come-strumento-di-rinegoziazione-o-di-risoluzione-del-contratto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ghersilaw.com\/it\/le-relazioni-contrattuali-ai-tempi-del-covid-19-2-3-leccessiva-onerosita-come-strumento-di-rinegoziazione-o-di-risoluzione-del-contratto\/","title":{"rendered":"Le relazioni contrattuali ai tempi del Covid-19 (2\/3): L\u2019eccessiva onerosit\u00e0 come strumento di rinegoziazione o di risoluzione del contratto"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli effetti della situazione sanitaria legata al Covid-19 possono rendere difficile il rispetto dei termini contrattuali stipulati alla conclusione del contratto e le parti contraenti possono avere interesse a invocare l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 per rinegoziare o rompere i loro rapporti contrattuali. L\u2019eccessiva onerosit\u00e0 designa una situazione in cui, in seguito a un cambiamento imprevedibile delle circostanze, un contratto subisce uno squilibrio tale che la sua esecuzione diventa eccessivamente onerosa.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019eccessiva onerosit\u00e0 \u00e8 stata codificata in diritto francese dall\u2019<em>ordonnance<\/em>&nbsp;n\u00b02016-131 entrata in vigore il 1\u00b0 ottobre 2016. Per quanto riguarda i&nbsp;<strong>contratti conclusi a decorrere dal 1\u00b0 ottobre 2016<\/strong>, l\u2019articolo 1195 del Codice civile dispone che \u00ab&nbsp;<em>se un cambiamento di circostanze, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rende l\u2019esecuzione eccessivamente onerosa per una delle parti contraenti la quale non aveva accettato di assumersene il rischio, questa pu\u00f2 chiedere una rinegoziazione del contratto alla controparte. Questa continua ad adempiere gli obblighi durante la rinegoziazione&nbsp;<\/em>[\u2026]&nbsp;\u00bb.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per poter invocare l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 \u00e8 necessario dunque che il cambiamento di circostanze sia da un lato imprevedibile al momento della conclusione del contratto, e dall\u2019altro lato di un\u2019intensit\u00e0 tale che l\u2019adempimento della prestazione diventa economicamente difficile per il debitore.&nbsp;Va precisato che l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 non si applica alle operazioni sui titoli e ai contratti finanziari (articolo L. 211-40-1 del Codice monetario e finanziario francese).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda il regime dell\u2019eccessiva onerosit\u00e0, il comma 2 dell\u2019articolo 1195 del Codice civile francese indica che&nbsp;<em>\u00ab&nbsp;in caso di rifiuto o di insuccesso della rinegoziazione, le parti possono concordare la risoluzione del contratto, alla data e alle condizioni da loro definite, oppure chiedere di comune accordo al giudice di procedere al suo adattamento. In assenza di accordo entro un termine ragionevole, il giudice pu\u00f2 procedere, su domanda di una delle parti, alla revisione del contratto o alla sua cessazione, alla data e alle condizioni da lui fissate&nbsp;<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Innanzitutto, le parti devono dunque rinegoziare le condizioni contrattuali o risolvere il contratto in caso di rifiuto o d\u2019insuccesso della rinegoziazione. Durante questa fase, le parti devono continuare ad adempiere ai loro obblighi. Il giudice pu\u00f2 intervenire per modificare o far cessare il contratto solamente in caso di disaccordo persistente tra le parti e su domanda di una di queste. In principio, spetta al giudice determinare se debba modificare o far cessare il contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 quale prevista all\u2019articolo 1195 del Codice civile francese \u00e8 suppletiva rispetto alla libert\u00e0 contrattuale delle parti che possono definire in delle clausole&nbsp;<em>ad hoc<\/em>&nbsp;sia la nozione che il regime dell\u2019eccessiva onerosit\u00e0, o anche prevedere l\u2019esclusione del ricorso all\u2019eccessiva onerosit\u00e0. \u00c8 necessario dunque, prima d\u2019invocare il beneficio dell\u2019eccessiva onerosit\u00e0, verificare se una tale clausola sia prevista nel contratto e quali sono le condizioni stipulate.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda i&nbsp;<strong>contratti conclusi&nbsp;<\/strong>prima dell\u2019entrata in vigore dell\u2019<em>ordonnance<\/em>&nbsp;n\u00b02016-131, ossia&nbsp;<strong>prima del 1\u00b0 ottobre 2016<\/strong>, le clausole d\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sono indispensabili per richiedere la rinegoziazione, la modificazione o la risoluzione del contratto su tale fondamento. In assenza di tale clausola, le parti non potranno infatti invocare l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sulla base dell\u2019articolo 1195 del Codice civile francese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Gli effetti della situazione sanitaria legata al Covid-19 possono rendere difficile il rispetto dei termini contrattuali stipulati alla conclusione del contratto e le parti contraenti possono avere interesse a invocare l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 per rinegoziare o rompere i loro rapporti contrattuali. 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