
L’applicazione “estesa” del Regolamento Bruxelles I bis
La disciplina delle clausole attributive di giurisdizione prevista dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 “Bruxelles I bis” richiede l’esistenza di un elemento di estraneità, caratteristico di una dimensione internazionale, in vista della sua applicazione. Tuttavia, la portata e le condizioni a cui tale elemento è ritenuto sussistere sono oggetto di dibattito. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione, in una sentenza dell’8 febbraio 2024 (causa C-566/22), fornendo importanti chiarimenti sulla nozione di internazionalità della controversia, concetto derivante dal diritto dell’Unione europea.
L’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I bis disciplina le clausole di scelta del foro, strumento giuridico che consente alle parti di un contratto internazionale con un elemento d’estraneità, di scegliere il tribunale davanti al quale saranno portate le controversie relative al contratto, che sono sorte o possono sorgere, in caso di litigio.
Nel caso di specie, le parti, di nazionalità slovacca, avevano stipulato diversi contratti di mutuo in Slovacchia e si erano limitate a prevedere una clausola di scelta del foro che designava i tribunali cechi come competenti in caso di controversia.
La domanda pregiudiziale posta dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca è quella di sapere se l’elemento d’estraneità, necessario per l’applicazione del Regolamento Bruxelles I bis, potesse essere caratterizzato dalla mera presenza di una clausola di scelta del foro che designava come competenti i tribunali di uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano residenti, anche se tale Stato non presentava alcun collegamento con il contratto in questione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che l’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I bis dev’essere interpretato in modo da ritenere che una clausola attributiva di giurisdizione, con la quale le parti di un contratto internazionale residenti in uno stesso Stato membro designano la competenza dei giudici di un altro Stato membro per statuire sulle controversie derivanti da tale contratto, rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, anche se il contratto non presenta alcun collegamento con lo Stato membro scelto.
L’elemento d’estraneità può dunque essere caratterizzato dalla mera presenza di una clausola attributiva di giurisdizione. Questa soluzione estende l’ambito applicativo del Regolamento Bruxelles I bis anche a situazioni che, a prima vista, non sembrerebbero di natura internazionale. È necessario, pertanto, prestare attenzione alla redazione delle clausole di scelta del foro, poiché esse possono avere un impatto considerevole sulla sorte del contratto e, in particolare, su qualsiasi potenziale controversia che possa insorgere.