
La recente giurisprudenza in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere
Il primo trimestre del 2023 è stato ricco di decisioni nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni emesse da una giurisdizione straniera. In una decisione dell’11 gennaio 2023 (n° 21-21.168), la Corte di cassazione ha affermato che, in applicazione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 riguardo la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, “se le norme sulla prescrizione dello Stato d’origine possono pregiudicare l’esecutività della decisione e, di conseguenza, l’interesse ad agire del richiedente l’esecuzione e se quelle dello Stato richiesto possono pregiudicare l’esecuzione forzata della decisione dichiarata esecutiva, invece, l’azione esecutiva non è soggetta ad alcuna prescrizione“. Attraverso questa decisione, la Corte di cassazione sottolinea l’estraneità dell’azione in exequatur al regime della prescrizione.
In una sentenza del 22 marzo 2023 (n° 21-25.336), la Corte di cassazione è intervenuta nuovamente in materia d’exequatur, fondandosi questa volta sul regolamento Bruxelles I n° 44/2001.
Nella controversia oggetto d’analisi, una sentenza emessa da un tribunale italiano, provvisoriamente esecutiva, viene dichiarata esecutiva in Francia in un primo momento e dei pignoramenti conservativi sono effettuati in territorio francese dal creditore. Tuttavia, una giurisdizione italiana ha, in seguito, sospeso l’esecuzione provvisoria della sentenza, ponendo il problema relativo al mantenimento del carattere esecutivo della decisione in Francia.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte di cassazione ha considerato che la sospensione operata dalla sentenza italiana privasse del suo fondamento giuridico il riconoscimento, in Francia, del carattere esecutivo della decisione nella misura in cui l’esecutività nello Stato membro d’origine costituisce una condizione dell’esecuzione di questa sentenza nello Stato richiesto.
Si attira, quindi, l’attenzione, nel quadro dell’esecuzione di una sentenza emanante da una giurisdizione straniera, sulla necessità di verificare il carattere esecutivo della decisione nello Stato d’origine.