
La fissazione del canone di affitto all’occasione del rinnovo di un affitto commerciale « alle stesse clausole e condizioni »
In una sentenza del 15 aprile 2021 (Civ. 3°, n°19-24.231), la Corte di cassazione francese si è pronunciata sull’interpretazione della menzione «alle stesse clausole e condizioni» prevista in una domanda di rinnovo di un affitto commerciale.
Nel caso di specie, il locatario aveva richiesto nel 2016 il rinnovo dell’affitto commerciale concluso nel 2007, tramite un atto in cui figurava la menzione «alle stesse clausole e condizioni precedenti». Dopo l’accettazione del rinnovo da parte del locatore, il locatario ha preteso la fissazione del canone dell’affitto rinnovato a un importo inferiore rispetto a quello del canone iniziale. Il quale, al rifiuto del locatore, ha adito il giudice con istanza di fissazione del canone di locazione rinnovato.
La questione posta riguardava se la menzione «alle stesse clausole e condizioni» indicata nella suddetta domanda di rinnovo del contratto di locazione coprisse anche l’importo del canone.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione della corte d’appello ritenendo che la domanda del locatario e l’accettazione del locatore riguardavano anche l’importo del canone, e che le parti si erano accordate per mantenere il canone del contratto rinnovato a quello del contratto iniziale.
Con tale sentenza, la Corte di cassazione sembra contraddire la sua precedente giurisprudenza che aveva stabilito che la menzione «alle medesime condizioni del precedente contratto di locazione» inserita in una domanda di rinnovo del contratto di locazione non era sufficiente a caratterizzare «un impegno preciso, totale e fermo dell’inquilino sull’importo del canone del contratto di locazione rinnovato», in particolare poiché tale formula non faceva espresso riferimento al canone (Civ. 3°, 24 giugno 2009, n° 08-13.970). Tuttavia, le due fattispecie sono differenti poiché nella causa del 2021 il locatore aveva accettato il rinnovo del contratto di locazione «alle stesse clausole e condizioni» nella sua risposta, contrariamente da quanto avvenuto nella causa del 2009, giustificando così la differenza delle due decisioni.
In considerazione di tale sentenza, è opportuno prestare attenzione alla fase di rinnovo del contratto di locazione commerciale: a seconda della volontà di mantenere o meno il canone di locazione iniziale, conduttore e locatore devono redigere con cura rispettivamente la domanda di rinnovo e la risposta.