
Il primato del luogo di consegna in un contratto internazionale di vendita a distanza
L’8 febbraio 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata sul criterio giurisdizionale del luogo di consegna previsto dal contratto in materia di vendita a distanza (n. 21-13.536).
In tale controversia una società francese ha stipulato un contratto di leasing con un venditore tedesco, stabilendo nel contratto che il luogo di consegna fosse la sede legale della società francese. In seguito alla nascita di problematiche, la società francese ha citato il venditore davanti al tribunale francese, al fine di ottenere l’annullamento della vendita. Il venditore ha contestato la giurisdizione del tribunale francese, sostenendo che la consegna era materialmente avvenuta in un altro luogo.
La Corte di cassazione conferma la giurisprudenza europea secondo cui il luogo di esecuzione dell’obbligazione che determina la giurisdizione in un contratto di vendita a distanza è quello individuato dalla volontà delle parti nel contratto. Solo nel caso in cui sia impossibile determinare il luogo di consegna sulla base del contratto, si terrà conto del luogo di consegna fisica dei beni.
Pertanto, in caso di discrepanza tra il luogo di consegna contrattuale e quello effettivo, prevarrà il primo.
È quindi utile prestare attenzione alla formulazione contrattuale delle condizioni di consegna per evitare possibili controversie sulla giurisdizione. Inoltre, è necessario prestare attenzione a rispettare le disposizioni contrattuali, se queste precisano il luogo di consegna nel contesto di una vendita a distanza.