
Attualità giurisprudenziale sulla nozione di potere di negoziazione nel contesto delle relazioni di agenzia commerciale
In una sentenza del 12 maggio 2021, la Corte di cassazione francese si è pronunciata sulla nozione di potere di negoziazione dell’agente commerciale. In particolare, in questa causa si pone la questione di sapere se un intermediario sprovvisto del potere di modificare i prezzi può essere considerato come se disponga di un potere di negoziazione e dunque se possa essere qualificato come agente commerciale quale definito all’articolo L. 134-1 del Codice di commercio francese.
Nella fattispecie in questione, la società X si occupava della vendita di vino prodotto dalla società Z sul territorio russo senza che nessun contratto scritto sia stato formalizzato tra le società. La società Z produttrice ha deciso di porre fine alla relazione e la società X distributrice ha citato in giudizio la società Z invocando l’applicazione dello statuto d’agente commerciale e chiedendo dunque il pagamento delle indennità relative al preavviso e alla cessazione del contratto sulla base delle regole applicabili agli agenti commerciali.
La corte d’appello ha respinto le richieste d’indennizzo del distributore considerando che questi non aveva la qualità di agente commerciale poiché non deteneva nessun potere di negoziazione, conservato dal produttore, che gli permettesse di modificare i prezzi e le condizioni dei contratti. Tuttavia, la Corte di cassazione francese ha annullato la sentenza d’appello rifiutando di assimilare il potere di modificare i prezzi, e più in generale le condizioni contrattuali, alla nozione di negoziazione: il fatto per un intermediario di non poter modificare i prezzi delle operazioni di sua competenza non è sufficiente per considerare che questi non possa invocare la qualità di agente commerciale.
In questa causa, la Corte di cassazione francese ha confermato il capovolgimento della giurisprudenza operato in una precedente sentenza del 2 dicembre 2020 (Com., n°18-20.231) che si era allineata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (4 giugno 2020, aff. C-828/18, Trendsetteuse).
Considerata l’interpretazione della nozione di negoziazione, è opportuno essere vigili nelle relazioni d’intermediazione commerciale e nella redazione contrattuale, in particolare per quanto riguarda la delimitazione dei poteri dell’intermediario.